Essendo il dietista inquadrato dalla legge (D.M. 14.09.1994, n. 744) sotto il profilo di “professionista sanitario dell’area tecnica-assistenziale”, la visita è detraibile ai fini fiscali.
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Per fruire della detrazione in oggetto, saranno necessarie la fattura del dietista e la prescrizione del medico (circolare 17/E del 2006). Come altre spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta da parte del contribuente, per suo conto o per quello di un coniuge o di un suo familiare a carico, devono essere indicate dal contribuente che presenta il modello 730 nei righi compresi tra E1 ed E5. La detrazione Irpef è pari al 19% della spesa, una volta superata la franchigia di €. 129,11.
La Legge di Bilancio 2020 ai commi 679 e 680 ha previso che, per beneficiare dei rimborsi Irpef del 19%, sarà obbligatorio sostenere le relative spese mediante mezzi di pagamento traccabili. Tutte le spese che danno diritto allo sconto fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.